STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NAMASTE’ APS 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Costituzione 

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata NAMASTE’ APS. Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l’Associazione userà la locuzione “Associazione di promozione sociale” oppure l’acronimo “APS”. Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio  2017, n.117) e dai principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore. 

Art. 2 – Sede 

L’associazione ha sede in ORISTANO e potrà istituire o chiudere sedi  secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché avvenga all’interno dello stesso Comune. 

Art. 3 – Durata dell’Associazione 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

FINALITA’ E ATTIVITA’ 

Art. 4 – Natura,scopo e attività 

L’associazione è un’associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indi-rettamente), opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti. 

Pertanto, l’Associazione intende svolgere – con l’apporto prevalente di volontari – le attività  riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017: 

• Progetti educativi e formativi rivolti ai minori in condizioni di svantaggio; • Laboratori culturali e ricreativi per giovani e migranti; 

• Supporto all’inserimento sociale e lavorativo e all’integrazione sociale 

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici  

• sensibilizzazione e campagne di informazione sui diritti umani; 

• beneficenza e sostegno a persone in difficoltà;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. 

L’Associazione può svolgere ogni altra attività coerente con i principi e le finalità previste dal Codice  del Terzo Settore, comprese quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse  strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propriscopi. 

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi  scopi analoghi. 

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o  gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. 

Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente  delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

SOCI 

Art. 5 – Requisiti dei soci 

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso,razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione e che sianoammessisecondo le modalità del presente Statuto. 

L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. 

All’Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in  conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore  al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale. 

Art. 6 – Diritti e obblighi 

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopisociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa e dalla legge. 

Art. 7 – Qualifica di socio 

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E’

esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all’atto di  ammissione, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all’appartenenza all’associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. 

La qualifica di socio si perde: 

  • per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell’anno sociale, al  Presidente dell’Associazione; 
  • per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari,che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo; 
  • per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi: 
  • per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede  sociale;per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell’Associazione; ▪ per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito  associativo.Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo. 

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l’interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali. 

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento. 

Art. 8 – Versamento della quota associativa 

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 

RISORSE ECONOMICHE 

Art. 9 – Tipologie 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’ente, saranno costituite: 

• dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo; da eventuali entrate derivanti da attività di natura “diversa”; 

• da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni,  che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. 

L’associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre  che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali. 

E’ fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 10 – Organi 

Sono organi dell’associazione: 

l’Assemblea dei soci;il Consiglio Direttivo;il Presidente; 

l’Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge). 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l’Organo di controllo. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 11 – Funzioni 

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioniadottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è il massimo organo deliberante.In particolare, l’Assemblea ha il compito: 

▪ di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale; 

▪ di nominare i membri del Consiglio Direttivo; 

▪ di ratificare l’entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; 

▪ di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa; 

▪ di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato. 

Art. 12 – Convocazione 

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno  una volta l’anno, entro il mese di aprile. 

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente  dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. 

La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò  delegata,mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a  mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può 

essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. 

Art. 13 – Svolgimento dell’Assemblea 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio  mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare  in Assemblea sino ad un massimo di due soci.  

Art. 14 – Quorum costitutivo e deliberativo 

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la  devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati  intervenuti sia in prima,sia in seconda convocazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea. 

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario  stesso. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 15 – Funzioni 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a  sette. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di  promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. 

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre: 

• di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria,  l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale  dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare

l’attività da esse svolta; 

• di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; 

• di predisporre – qualora sia obbligatorio per legge – il bilancio sociale dell’Associazione,  sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; 

• di stabilire le quote annuali dovute dai soci. 

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. 

Art. 16 – Composizione 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, il vicepresidente,  il tesoriere e il Segretario. 

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,  conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della  vita dell’Associazione. 

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie. 

Art. 17 – Rinnovo delle cariche 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli,  nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella  graduatoria della votazione. 

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. 

Art. 18 – Convocazione 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità,oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. 

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Art. 19 – Svolgimento delle riunioni 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. 

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal 

vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Art. 20 – Tesoriere 

Il Presidente dell’Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere. 

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario. 

PRESIDENTE 

Art. 21 – Funzioni 

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei  confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che  vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. 

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del  presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. 

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. 

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci,  fino all’elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente. 

ORGANO DI CONTROLLO 

Art. 22 – Nomina e regole di funzionamento 

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell’Organo di controllo, cui  saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti. I nominativi indicati dal  Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall’Assemblea; in caso di man- cata approvazione, quest’ultima indica altri nominativi. I requisiti, le modalità di funzionamento dell’Organo di  controllo, nonchè i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari  dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

ESERCIZI SOCIALI 

Art. 23 – Durata 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà  formato il bilancio, che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione, entro quattro  mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Dal bilancio consuntivo devono risultare – ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 

E’ fatto divieto all’Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o  avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, a meno che  la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

L’Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione  delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa. 

SCIOGLIMENTO 

Art. 24 – Destinazione del patrimonio 

In caso discioglimento, il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma,su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. 

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all’art. 15 del presente Statuto. 

Art. 25 – Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e  successive modificazioni.